Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Art. 222. (art. 67 cod. Str.) (targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte)

1 . La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio nella lacca, se destinata veicoli per trasporto di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco.

2 . La targa deve contenere le seguenti indicazioni:

A) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo)

B) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo;

C) nel mezzo: l'indicazione della provincia e del comune;

D) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta; Ed) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello stato recante il simbolo della repubblica italiana.

3 . Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa com- plessiva a pieno carico consentita, della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresì il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti.

4 . Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle figure iii.l/a, iii,l/b, iii,l/c, cui devono conformarsi le targhe apposte sui veicoli.

5 . L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma secondo deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono essere incisi con panografo o con punzone. Analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili. 6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l'articolo 102 del codice.

7 . Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento fissato con il decreto di cui all'articolo 67, comma terzo, del codice, può essere aggiornato con cadenza biennale con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Art. 223. (art. 68 e 69 cod. Str.) (dispositivi di frenatura dei velocipedi)

1 . I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.

2 . Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.

3 . La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo o con cavi flessibili.

4 . I sistemi di cui ai commi primo, secondo e terzo possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture tubolari metalliche del veicolo.

Art. 224. (art. 68 e 69 cod. Str.) (dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi)

1 . Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da fornire una segnalazione utile almeno a trenta metri di distanza.

Art. 225. (art. 68 e 69 cod. Str.) (dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi)

1 . La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza, compresa tra un minimo di 40 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.

2 . La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 m a destra e di 1 m a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.

3 . La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 60 cm, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.

4 . La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di + o

-15 gradi in verticale e di + o - 45 gradi in orizzontale.

5 . L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di + o - gradi in verticale e di + o - gradi in orizzontale.

6 . I conducenti di velocipedi devono segnalare il cambio di direzione e di arresto col braccio oppure con un apposito dispositivo luminoso analogo a quelli prescritti per tutti gli altri veicoli.

7 . Il dispositivo catadiottrico a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di + o - 45 gradi e di + o - 15 gradi. Il dispositivo deve essere posto sul parafango posteriore, ad un altezza non superiore a 55 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purchè le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.

8 . I dispositivi catadiottri a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.

9 . I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli di incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nella appendice iv, comma uno, del presente titolo.

10 . Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.

11 . I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.

Art. 226. (art. 70 cod. Str.) (servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1 . I tipi di veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dello articolo 70, comma 2, lettera a), del codice, e le modalità di omologazione e di revisione degli stessi sono determinati con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale della repubblica; i tipi devono essere determinati in relazione al numero degli animali destinati a trainare il veicolo, al numero delle persone trasportate e all'ingombro sulla carreggiata, in modo da garantire la sicurezza della circolazione e dei passeggeri.

2 . Per potere effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme alle disposizioni ed ai tipi di cui al disciplinare previsto al comma uno, deve essere omologato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta omologazione deve darsi atto con apposita targhetta che deve contenere il numero della targa del veicolo, prevista dall'articolo 67 del codice, la data dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel suddetto registro. La targhetta deve essere apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.

3 . Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi uno e due, del codice, l'interessato deve presentare domanda al sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo può essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.

4 . Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti:

A) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni e non aver superato i 65 anni di età;

B) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti;

C) idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato;

D) rispondenza del veicolo al tipo ed alle caratteristiche di cui al comma uno, risultanti dall'omologazione e sua idoneità alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneità deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.

5 . Ove non sussistano le condizioni di cui al comma quattro, l'ufficio comunale competente può concedere al richiedente un termine non inferiore a 30 giorni, per la regolarizzazione.

6 . Le certificazioni di cui al comma quattro essere allegate alla domanda al sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.

7 . La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni 5 anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene con le modalità fissate nel disciplinare tecnico di cui al comma uno. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.

8 . Il sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma sette. Capo iii veicoli a motore e loro rimorchi Sez. I - norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione Paragrafo 1. Caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione (artt. 71-74 codice della strada)

Art. 227. (art. 71 cod. Str.) (caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)

 

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